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venerdì 6 gennaio 2012

DIRITTI IN AMBITO PRIVACY RICORSO AL GARANTE

DIRITTI IN AMBITO PRIVACY 

PRIVACY: TUTELA DAVANTI AL GARANTE O AL GIUDICE













Le regole generali con cui la legge disciplina l'ambito "privacy" nonche' i diritti esercitabili riguardo il trattamento dei propri dati sono approfonditi:  QUI
In poche parole, la prima cosa da fare quando si vedono lesi i propri diritti in tale ambito e' rivolgersi al soggetto che tratta i nostri dati, in gergo
legale "titolare del trattamento" , esponendo le proprie ragioni e avanzando le richieste.
Riferendosi all'art.7 della legge sulla privacy (d.lgs.196/2003), e' possibile:
- chiedere notizie sull'esistenza di propri dati detenuti e gestiti;
- chiedere che venga specificata l'origine dei dati personali detenuti;
- chiedere che vengano specificate le finalita' di trattamento;
- chiedere gli estremi del titolare e dei soggetti responsabili che gestiscono direttamente i dati;
- chiedere a quali soggetti i dati possono essere comunicati;
- chiedere che i dati vengano aggiornati o cancellati se trattati in violazione di legge;
- opporsi al trattamento nel caso in cui vi siano motivi legittimi (per esempio in caso di contratti attivati indebitamente);
- opporsi al trattamento, e alla comunicazione a terzi, per scopi pubblicitari o promozionali (opzione sempre possibile);
- revocare precedenti autorizzazioni al trattamento, e alla comunicazione a terzi, per scopi pubblicitari o promozionali (opzione sempre
possibile);
info QUI la modulistica messa a disposizione dal Garante della privacy
Se alla richiesta non segue riscontro soddisfacente, e' possibile agire in giudizio rivolgendosi all'autorita' giudiziaria oppure presentare una
segnalazione, un reclamo o un ricorso direttamente al Garante della privacy.
RECLAMO AL GARANTE
Col reclamo vengono esposte al Garante le proprie argomentazioni riguardo la presunta violazione di legge da parte del soggetto che detiene e
gestisce i dai (titolare del trattamento), con richiesta di intervento.
Non vi sono particolari formalita' da seguire, ma e' bene essere precisi e specificare chiaramente i dati del titolare e dell'eventuale
rappresentante e i propri, compreso il recapito al quale si vuole ricevere la risposta (che puo' anche essere il telefono, l' email o il fax).
Al reclamo segue un'istruttoria e se sussistono i presupposti il Garante, con proprio provvedimento, puo' :
- invitare il titolare/gestore ad adottare misure per adeguarsi alle norme od a bloccare in tutto o in parte il trattamento illecito;
- imporre quanto sopra se il titolare/gestore non provvede spontaneamente (questa imposizione puo' anche essere data subito, senza
preventivo "invito");
- vietare in tutto o in parte il trattamento dei dati di singoli soggetti o di gruppi e/o categorie.
Al reclamo va allegata la prova di versamento dei diritti di segreteria (che attualmente ci risulta di 150 euro, per le informazioni pratiche si veda il
sito del Garante inserito tra i link utili).
SEGNALAZIONE AL GARANTE
Quando non e' possibile presentare un reclamo, perche' per esempio non si dispone di tutte le informazioni necessarie per farlo, gli stessi scopi
sono raggiungibili inoltrando una semplice segnalazione, fornendo gli elementi che si hanno.
La forma e' libera, l'invio puo' essere fatto all'indirizzo geografico, per email o per fax Vedi QUI
A seguito della presentazione di una segnalazione il Garante procede come per i reclami, e puo' prendere gli stessi provvedimenti detti sopra.
La segnalazione, a differenza del reclamo e del ricorso, e' gratuita.
RICORSO AL GARANTE
E' un atto piu' formale rispetto al reclamo, alternativo alla strada giurisdizionale davanti ad un giudice (uno impedisce l'altro e viceversa).
Si puo' presentare ricorso al Garante solo per far valere i diritti di cui all'art.7 del codice (vedi introduzione) e dopo aver provato a rivolgere le
proprie richieste al gestore/titolare del trattamento dei dati (vedi introduzione), nel caso in cui sia decorso inutilmente il tempo utile per un
riscontro, 15 giorni dal ricevimento, oppure quando la risposta ricevuta e' insoddisfacente.
Nel caso in cui vi sia il rischio, per l'interessato, di subire un danno imminente e irreparabile, il ricorso puo' essere presentato subito, senza invio
di richieste al gestore/titolare del trattamento o comunque senza attendere i 15gg per la risposta.
Il ricorso deve contenere
- gli estremi del ricorrente e dell'eventuale legale che lo rappresenta;
- gli estremi del gestore/titolare del trattamento dei dati;
- la data di inoltro della richiesta che non ha ricevuto risposta nei 15gg utili o ha ricevuto risposta insoddisfacente oppure il danno imminente ed
irreparabile che permettere di prescindere dalla stessa;


- gli elementi di contestazione;
- il provvedimento richiesto al Garante;
- il domicilio eletto al fine del procedimento;
- la sottoscrizione autenticata del ricorrente (l'autenticazione non e' necessaria se firma un legale o se la firma viene apposta presso gli uffici del
Garante).
Vanno allegati:
- copia della richiesta rivolta al gestore/titolare del trattamento;
- l'eventuale procura;
- la documentazione utile ai fini della valutazione e l'indicazione di un recapito per l'invio di comunicazioni al ricorrente o al suo rappresentante
(anche fax, posta elettronica, telefono);
- la prova del versamento dei diritti di segreteria (attualmente di 150 euro, per le informazioni pratiche si veda il sito del Garante inserito tra i link
utili).
Per essere valido il ricorso dev'essere presentato direttamente all'ufficio del garante oppure per raccomandata a/r oppure tramite email con
firma digitale oppure tramite posta elettronica certificata.
Il Garante, ricevuto il ricorso, contatta il gestore/titolare del trattamento dei dati per tentare di farlo aderire "spontaneamente" alle richieste. Se
cio' non avviene il procedimento va avanti. Il ricorrente e la controparte possono chiedere di essere sentiti, anche in contraddittorio, e presentare
memorie e documenti. Possono anche essere disposte perizie. Il ricorrente puo' farsi rappresentare da un legale o da una persona di fiducia.
Il Garante deve pronunciarsi entro 60 giorni (allungati di ulteriori 40 nei casi complessi). La mancata pronuncia del garante entro tale termine
equivale a rigetto.
Attenzione, anche per questo ricorso vige la sospensione delle attivita' giurisdizionali dal 1 agosto al 15 settembre.
Il garante puo' disporre:
- in casi particolari il blocco, in via provvisoria, completo o parziale dei dati, oppure l'immediata sospensione di una o piu' operazioni di
trattamento;
- la cessazione del comportamento illegittimo, ordinata con decisione motivata al gestore/titolare del trattamento dei dati.
Il Garante decide anche le spese, in misura forfettaria, posti a carico della parte soccombente o compensati (conta anche la richiesta fatta dalle
parti al riguardo).
Il provvedimento del Garante viene comunicato alle parti e queste possono opporvisi entro 30 giorni davanti al giudice ordinario.
L'opposizione puo' riguardare anche il rigetto tacito, e in questo caso va fatta entro 30 giorni dal termine di 60 giorni detto sopra. Il ricorso
avverso la pronuncia del Garante non ne sospende gli effetti.
RICORSO GIURISDIZIONALE
Tutte le controversie che riguardano la privacy possono essere portate davanti al giudice ordinario, anche quelle per le quali si e' gia'
pronunciato il Garante dopo un ricorso.
E' competente il Tribunale del luogo ove risiede il gestore/titolare del trattamento dei dati.
Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti. E' bene che il ricorrente si presenti, o comunque giustifichi adeguatamente la sua assenza,
altrimenti la causa viene cancellata.
Il giudice, oltre a decidere provvedimenti a carico del gestore/titolare del trattamento dei dati, puo' anche decidere sul rimborso del danno.
Contro la sentenza del giudice si puo' fare ricorso in Cassazione.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.lgs.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", Parte III, art. 141-172
(che ha abrogato e sostituito, tra le altre, la legge 675/1996).
LINK UTILI
- Sito del Garante con recapiti: clicca qui
- Sito del Garante con informazioni: clicca qui

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